LA CONVIVENZA APPARE POSSIBILE ANCHE IN MANCANZA DI UN INTERVENTO TRAINANTE
Fotovoltaico, 110% senza lacci
Convivenza possibile su immobili tutelati o vincolati della detrazione maggiorata del 110% per l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo anche in assenza di un intervento trainante.
Com’è noto possono beneficiare della detrazione del 110% anche le spese relative all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica poiché questi interventi sono disciplinati nel comma 5 dell’articolo 119 del dl 34/2020 (decreto Rilancio).
La disposizione in commento qualifica tali interventi come «trainati» prevedendo espressamente che gli stessi potranno beneficiare del Superbonus soltanto se l’installazione degli impianti fotovoltaici sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dello stesso articolo 119.
Il dubbio che può sorgere dalla lettura combinata delle disposizioni sin qui esaminate è il seguente: in un immobile vincolato per il quale gli interventi previsti nel primo comma dell’articolo 119 sono espressamente vietati, è possibile ipotizzare l’accesso al Superbonus per le spese di installazione di un impianto fotovoltaico?
Il quesito non è di facile soluzione ma rimane però di assoluto interesse.
Si pensi all’esempio del condominio tutelato, oggetto di una specifica risposta ad un altrettanto specifico interpello (n. 595/2020), con la quale l’Agenzia delle entrate ha precisato che, nei casi in cui l’edificio condominiale risulti sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali, con relativo divieto di effettuare interventi principali, di cui al comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020, più noti come «trainanti», la detrazione maggiorata del 110% può, comunque, trovare applicazione con riferimento agli interventi «trainati», di cui al comma 2 dell’art. 119 del dl 34/2020, effettuati sulle singole unità facenti parte del condominio medesimo, sempre che sia certificato il miglioramento energetico richiesto dalla citata disposizione.
Sul detto edificio, per effetto della tutela ai sensi del dlgs 42/2004, la realizzazione del cappotto termico esterno risultava inibita e, pertanto, i singoli condomini potevano accedere al 110% sulle per le spese relative agli interventi trainati di efficienza energetica, realizzati nei loro singoli appartamenti.
Ciò premesso, se in un immobile soggetto ai vincoli di cui all’interpello di cui sopra fosse invece possibile installare sul tetto dell’edificio un impianto fotovoltaico, senza che lo stesso incontri i divieti previsti per il cappotto termico esterno occorrerebbe determinare quale agevolazione debbano ottenere tali spese.
Si tratta cioè di capire se tali spese potranno beneficiare, in luogo della ordinaria detrazione del 50% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, della maggiorazione del 110% prevista dal decreto «Rilancio» poiché, al momento e su questa specifica tematica non risultano prese di posizione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Posto il rispetto di talune condizioni richieste (come la cessione al Gse dell’energia non utilizzata), in linea generale, gli interventi «fotovoltaici» per poter essere agevolati con il superbonus al 110% devono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di efficienza energetica «trainanti» oppure agli interventi di miglioramento sismico, di cui ai commi 1 o 4 dell’art. 119 del dl 34/2020 e devono rispettare le ulteriori condizioni poste dal comma 7 del medesimo art. 119; se vengono eseguiti gli interventi di miglioramento sismico, di cui al citato comma 4, l’applicazione del 110% sugli interventi «fotovoltaici» può dunque prescindere dalla congiunta effettuazione di interventi di efficienza energetica, fermo restando che, quando gli interventi «fotovoltaici» sono effettuati congiuntamente a quelli di efficienza energetica, possono concorrere insieme a essi al raggiungimento del risultato complessivo di miglioramento di classe energetica dell’edificio, ai sensi del comma 3 dell’art. 119 del dl 34/2020.
La conseguenza è che, siccome l’installazione di un impianto fotovoltaico si ritiene possa configurarsi sia come un intervento di ristrutturazione, tant’è che ordinariamente per la spesa è prevista la detrazione del 50%, sia come intervento di efficientamento, sebbene i pannelli solari non siano richiamati dall’art. 14 del dl 63/2013 ma dalla lettera h), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), in presenza di immobili tutelati, la spesa per il detto intervento dovrebbe poter beneficiare del 110% anche se eseguito in assenza di intervento trainante.
fonte italiaoggi

